T.A.R. Toscana, Sezione III, 8 novembre 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 1 dicembre 2013
[A] Sull’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004 secondo il quale l’autorizzazione paesaggistica “è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. [B] Sul parere vincolante della Soprintendenza ai sensi del comma 5 dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004. [C] Sulla circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, prot. n. DGPBAACS04/34.01.04 del 22 gennaio 2010, riguardo ai territori per i quali la Soprintendenza rilascia un parere soltanto “obbligatorio”. [C] Sul parere paesaggistico negativo con il quale la Soprintendenza effettua un richiamo al PIT della Regione Toscana
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